DEFINIZIONE DI DPI
(81/08 D.L.vo) Si intende il dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
ESCLUSIONI:
a) Gli strumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi;
REQUISITI DEL DPI (art. 42 D.L.vo n¡ 626)
1) I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n¡ 475.
2) I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue esigenze;
3) In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piú DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
CERTIFICAZIONE CE
E' una procedura prevista dal D.vo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI "possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del decreto stesso. I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.
USO DEI DPI
Il ricordo all'uso dei DPI non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto nell'ottica della protezione da eventuali rischi residui cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 43 D.L.vo n¡ 626)
Il datore di lavoro, ai fini della scelta del DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche del DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo del DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.